LE NOVITA’ PER L’AUTOTRASPORTO NEL DECRETO INFRASTRUTTURE

LE NOVITA’ PER L’AUTOTRASPORTO NEL DECRETO INFRASTRUTTURE

29 juillet 2025

Il decreto legge n. 73 del 2025, meglio conosciuto come Decreto Infrastrutture, ha introdotto due importanti novità in merito ai tempi di carico e scarico e ai termini di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada.
Per quello che riguarda i tempi di carico e scarico, in particolare la nuova disciplina si differenzia dalla precedente in quanto Il periodo di franchigia, connesso all’attesa dei veicoli per poter effettuare le operazioni di carico e scarico, da calcolare dal momento dell’arrivo del vettore al luogo di carico o scarico della merce, è pari a novanta minuti per ciascuna operazione”, mentre in precedenza era di due ore ed è stato quindi compresso di trenta minuti. Mentre in precedenza l’onere di fornire “indicazioni circa il luogo e l’orario di svolgimento di tali operazioni, nonché le modalità di accesso dei veicoli ai punti di carico o di scarico” incombeva unicamente sul committente, in base alla nuova normativa può essere alternativamente assolto dal committente, dal destinatario della merce o da altro soggetto della filiera del trasporto. Nel caso in cui il vettore non dovesse ricevere tali indicazioni, “può dimostrare l’orario di arrivo nel luogo delle operazioni di carico o scarico mediante le risultanze del proprio sistema satellitare di geolocalizzazione del veicolo oppure con quelle del tachigrafo intelligente di seconda generazione”. Fornire istruzioni puntuali ed esaustive al vettore assurge quindi ad elemento fondamentale per la chiarezza dei rapporti tra le parti del contratto di autotrasporto. L’indennità di franchigia passa da 40 a 100 euro per ogni ora o frazione di ora di ritardo.
Infine la nuova disciplina prevede che “fermo restando che le operazioni di scarico possono essere svolte anche in assenza del conducente, è sempre assicurata al medesimo conducente la possibilità di essere presente e di visionare la regolarità delle operazioni di carico, con particolare riguardo alla sistemazione del medesimo sui veicoli”.
L’altra novità riguarda il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada, che non può, comunque, essere superiore a sessanta giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte del creditore.

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